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Controesodo: รจ stato pubblicato il provvedimento dell'agenzia delle entrate

 
Con la pubblicazione del provvedimento 97156 /2011 del direttore delle agenzie delle entate, si chiude il cerchio in merito alla legge sul rientro dei talenti in Italia.

 
Premesso che:

·
        NOVA non puo' fornire assistenza legale e/o fiscale (se volete un'opinione "vincolante", vi dobbiamo chiedere di rivolgervi al vostro avvocato e/o commercialista di fiducia)
·
        Il contenuto della legge e del provvidemento si presta comunque a piu' di una interpretazione
·
        Non siamo infallibili
 
… e' nostro desiderio fornire la nostra migliore interpretazione di questa legge.

 
In particolare, due domande a cui forniamo una nostra interpretazione:

·
        Chi puo' accedere ai benefici?
·
        Come presentare la domanda di accesso ai benefici?


 
Chi puo' accedere ai benefici

 
NB: Ci atteniamo qui all'interpretazione letterale della legga/decreto/provvedimento

 
Per accedere ai benefici e' necessario ALLA DATA DEL 20 GENNAIO 2009:

·
        Essere cittadini UE
·
        Avere meno di 40 anni [Essere nati dopo il 1º gennaio 1969]
·
        Aver vissuto due anni in Italia, in qualsiasi periodo della propria vita ["risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia"]:
·
        Aver lavorato due anni ["24 mesi" continuativi] fuori dall'Italia OPPURE
      o  
Aver studiato due anni fuori dall'Italia, conseguendo un titolo di laurea o superiore

·         Non usufruire di altri benefici simili (che non sono molto rilevanti per gli iscritti NOVA)
·
        Venire a lavorare in Italia e trasferire domicilio/residenza entro tre mesi dall'assunzione (o inizio attivita')
 

FAQ

Chi tra gli associati NOVA puo' accedere ai benefici?

Due categorie:

·
        MBA classe 2007 e 2008 che abbiano lavorato pre-MBA almeno due anni all'estero
·
        MBA classe 2006 o precendenti che abbiano svolto un'attivita' lavorativa all'estero continuativamente post-MBA fino a gennaio 2009 (o anche pre-MBA)
 
E gli MBA 2009/2010/20xx?

Se ci riferiamo alla lettera della legge - tough luck. Salvo casi particolari, i benefici non si applicano ad MBA 2009/2010, in quanto alla data del 20 gennaio 2009 non avevano maturato i requisiti richiesti.

 
Periodi di studio e lavoro sono cumulabili per rientrare nel beneficio?

Purtroppo no, non secondo la lettera della legge

 
Quasi nessun programma di studi all'estero dura 24 mesi (solo undergrad/Ph.D./JD/MD)! Non e' che si puo' intendere due anni accademici invece?

Noi ci limitiamo a osservare quello che e' letteralmente scritto nella legge. Se volete provare interpretazioni personali, potete tranquillamente farlo, ma ovviamente c'e' il rischio di doversela vedere con l'agenzia dell'entrate in sede di verifica

 
Sono gia' rientrato/a in Italia. Posso accedere ai benifici?

SI, SE si e' rientrati post 20/01/2009 e purche' gli altri vincoli sui requisiti siano rispettati. La legge non dice nulla sull'effettiva data di rientro in Italia

 
Ma con tutte queste restrizioni, in quanti potranno effettivamente usufruire dei benefici?

Probabilmente pochi (o addirittura nessuno)…

Detto cio', NOVA ha fatto tutto cio' che ragionevolmente poteva per ampliare l'interpretazione della legge stessa

Se volete, potete scrivete una lettera al deputato/senatore della vostra circoscrizione elettorale, ma non c'e' piu' molto da fare

 
Ho altre domande… a chi posso scrivere/chiedere?

NOVA cerchera' di informare il piu' possibile, ma se avete dubbi concreti la cosa migliore e' probabilmente quella di chiedere al vostro commercialista

 
Come presentare la domanda di accesso ai benefici

 
La richiesta va presentata al proprio datore di lavoro

 
La richiesta deve contenere:

- le generalità (nome, cognome e data di nascita);

- l’indicazione dello Stato dell’Unione europea di cui è cittadino;

- il codice fiscale;

- copia del certificato di residenza in Italia, o della domanda di iscrizione all'anagrafe residente, che indichi il proprio indirizzo di residenza in Italia

- [optional] l'indirizzo del proprio domicilio, se diverso dalla propria residenza

- l’indicazione della data della prima assunzione in Italia, ovvero della data di avvio dell’attività di impresa o di lavoro autonomo in Italia, dal rientro e la dichiarazione di aver trasferito in Italia la residenza e il domicilio entro tre mesi dalla prima assunzione ovvero dall’avvio dell’attività;

- la dichiarazione di possedere, alla data del 20 gennaio 2009, i requisiti previsti dal comma 1 dell’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 3 giugno 2011 e di non rientrare nei casi di esclusione di cui al successivo comma 3, ovvero i requisiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 1;

- la dichiarazione di non beneficiare contemporaneamente degli incentivi previsti dall’art. 17 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni e integrazioni;

- la dichiarazione di non beneficiare del credito d’imposta previsto dall’articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni e integrazioni;

- l’impegno a comunicare tempestivamente l’avvenuta iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente, nonché ogni variazione della residenza o del domicilio rilevante per l’applicazione del beneficio da parte del datore di lavoro.

 
Per accedere ai benefici nell'anno fiscale 2011, e' necessario presentare domanda entro il 29 ottobre 2011. In tal caso i benefici si applicano sull'intero anno fiscale 2011 retroattivamente (o dalla data di assunzione, nel caso sia avvenuta nel 2011)

 
Per chi ha titolo a ricevere il beneficio da inizio anno, ma ha gia' avuto ritenute nel 2011, la differenza sara' computata in sede di conguaglio (i.e. credito d'imposta nel 2012)

 

L'entita' del beneficio e' un reddito imponibile ridotto del 70% per gli uomini e del 80% per le donne per tre anni (2011/2012/2013).  Max beneficio e' 200.000 EUR totali

 

 

 

Protocollo n. 97156 /2011

Disposizioni di attuazione dell’articolo 3, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n.238, in ordine alla richiesta dei benefici fiscali da parte dei lavoratori dipendenti rientrati in Italia e agli adempimenti conseguenti del datore di lavoro

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone:

1. Modalità di effettuazione della richiesta dei lavoratori dipendenti al datore di lavoro ai fini del riconoscimento dei benefici fiscali connessi al rientro in Italia

1.1 I lavoratori dipendenti, in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 238, appartenenti alle categorie individuate dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 3 giugno 2011, che intendano fruire del beneficio fiscale previsto dall’art. 3 della medesima legge in sede di applicazione delle ritenute, devono produrre apposita richiesta scritta al datore di lavoro entro 3 mesi dalla data di assunzione.

1.2 La richiesta di cui al punto 1.1, sottoscritta dal lavoratore dipendente e resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, deve contenere:

- le generalità (nome, cognome e data di nascita);

- l’indicazione dello Stato dell’Unione europea di cui è cittadino;

- il codice fiscale;

- l’indicazione della attuale residenza in Italia risultante dal certificato di residenza ovvero dalla domanda di iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente in Italia, nonché del domicilio, se diverso dalla residenza;

- l’indicazione della data della prima assunzione in Italia, ovvero della data di avvio dell’attività di impresa o di lavoro autonomo in Italia, dal rientro e la dichiarazione di aver trasferito in Italia la residenza e il domicilio entro tre mesi dalla prima assunzione ovvero dall’avvio dell’attività;

- la dichiarazione di possedere, alla data del 20 gennaio 2009, i requisiti previsti dal comma 1 dell’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 3 giugno 2011 e di non rientrare nei casi di esclusione di cui al successivo comma 3, ovvero i requisiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 1;

- la dichiarazione di non beneficiare contemporaneamente degli incentivi previsti dall’art. 17 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni e integrazioni;

- la dichiarazione di non beneficiare del credito d’imposta previsto dall’articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni e integrazioni;

- l’impegno a comunicare tempestivamente l’avvenuta iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente, nonché ogni variazione della residenza o del domicilio rilevante per l’applicazione del beneficio da parte del datore di lavoro.

1.3 Per il periodo di imposta 2011, fermo restando il rispetto del termine di tre mesi per il trasferimento in Italia della residenza e del domicilio, i lavoratori già assunti alla data di pubblicazione del presente Provvedimento presentano la richiesta di cui al punto 1 entro tre mesi dalla data di pubblicazione.


2. Adempimenti del sostituto di imposta

2.1 I soggetti indicati nell’articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, operano le ritenute sulla parte imponibile delle somme e valori di cui all’articolo 51 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ridotta al 20 per cento per le lavoratrici e al 30 per cento per i lavoratori, corrisposti dal periodo di paga successivo al ricevimento della richiesta di cui al punto 1.

2.2 A fine anno o alla cessazione del rapporto di lavoro, i sostituti di imposta effettuano il conguaglio tra le ritenute operate e l’imposta dovuta sull’ammontare complessivo degli emolumenti, ridotto alle percentuali indicate nel punto 2.1, corrisposto a partire dalla data di assunzione del lavoratore.

2.3 Le disposizioni di cui ai punti 2.1 e 2.2 non si applicano nel caso in cui il lavoratore comunichi al datore di lavoro il trasferimento fuori dall’Italia della propria residenza o del proprio domicilio.

2.4 Nella certificazione di cui all’articolo 4, commi 6-ter e 6-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono indicati separatamente l’ammontare complessivo delle somme e valori corrisposti e l’ammontare ridotto alle percentuali indicate nel punto 2.1.

Motivazioni

L’articolo 3, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, stabilisce che “Il beneficio attribuito ai lavoratori dipendenti, su specifica richiesta di questi ultimi, è computato dal datore di lavoro ai fini del calcolo delle ritenute fiscali. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni necessarie per l’applicazione del presente comma.”.

Con il presente Provvedimento si dà attuazione alla disposizione riportata e si definiscono le modalità di effettuazione della richiesta del beneficio da parte del lavoratore e gli adempimenti conseguenti del sostituto di imposta.

In particolare, il presente Provvedimento stabilisce che la richiesta deve contenere precise indicazioni al fine di consentire al datore di lavoro di applicare i benefici fiscali previsti dalla legge n. 238 del 2010 e di darne evidenza nella dichiarazione dei sostituti d’imposta e nella certificazione unica di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. La richiesta deve essere presentata entro 3 mesi dall’assunzione, salvo per il periodo di imposta 2011 in cui il termine della richiesta decorre, per i lavoratori già assunti, dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. I benefici sono riconosciuti dal datore di lavoro dal periodo di paga successivo alla richiesta e, in sede di conguaglio, dalla data dell’assunzione. Il datore di lavoro non applica i benefici quando il lavoratore comunica il trasferimento della residenza o del domicilio all’estero, coerentemente con l’ipotesi di decadenza prevista dall’articolo 7 della legge n. 238 del 2010.

Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);

Statuto dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.

Disciplina normativa di riferimento.

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle

Imposte sui Redditi);

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662);

Legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e integrazioni;

Decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

Legge 30 dicembre 2010, n. 238, recante “Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia

Decreto del Ministro degli Affari Esteri del 30 marzo 2011, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 133 del 10 giugno 2011.

Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 3 giugno 2011, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 133 del 10 giugno 2011;

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo

1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

 

 

Roma, 29 luglio 2011

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

Attilio Befera



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